Cos'è e come funzionano il regime ordinario e quello semplificato?

Scopri come funzionano la contabilità ordinaria e quella semplificata per gli osteopati

Una alternativa al regime forfettario, principalmente intesa per professionisti osteopati con un grande giro d'affari e per imprese, è il regime semplificato.

Devo considerare il regime semplificato?

Se sei un giovane osteopata e hai aperto la partita IVA è molto probabile che non avrai necessità di utilizzare il regime semplificato o quello ordinario. Per te sarà sufficiente il regime forfettario.

 

Le aliquote IRPEF attualmente in vigore, considerate al netto delle addizionali:

Reddito imponibile 

Aliquota 

Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) compresi negli scaglioni

Fino a 15.000€

23% 

23% del reddito

Da 15.001 fino a 28.000€

23% 

23% del reddito

Da 28.001 fino a 50.00€

35% 

6.440 + 35% sulla parte oltre i 28.000 €

Oltre 50.001€

43% 

14.140 + 43% sulla parte oltre i 50.000 €

Le spese effettivamente pagate sono deducibili dal reddito se:

  • Inerenti:
    Hanno attinenza con l’attività svolta dal professionista lavoratore autonomo. Non è necessario che vi sia inerenza tra le spese e i compensi percepiti.
  • Documentate:
    Deve essere provato il sostenimento della spesa. La prova può essere costituita da un qualsiasi documento fiscalmente valido – fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale integrato.

La contemporanea presenza di tali requisiti rende interamente deducibili le relative spese.

Sono interamente deducibili:

  • cancelleria, valori postali e bollati
  • compensi corrisposti a terzi
  • contributi previdenziali e assistenziali pagati per i dipendenti
  • energia elettrica, riscaldamento, acqua
  • interessi passivi dei finanziamenti
  • libri, riviste e sussidi per l’aggiornamento professionale
  • premi di assicurazione per rischi inerenti l’attività
  • tasse pagate, escluse le imposte sui redditi, quelle per le quali si esercita la rivalsa sul committente e quelle la cui indeducibilità è fissata dalla legge

Sono parzialmente deducibili:

  • Spese per alberghi e ristoranti: 75% dell’importo nei limiti del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti.
  • Spese di rappresentanza: 1% dei compensi percepiti.
  • Convegni, congressi e corsi di aggiornamento: 50% dell’ammontare, comprese le eventuali spese di viaggio e di soggiorno: le spese alberghiere e di ristorazione vanno assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50% - praticamente il 37,50%. 

La legge 81/2017 dispone che sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di € 10.000, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di € 5.000, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

  • IRAP per il personale dipendente o in presenza di interessi passivi, con percentuali variabili
  • IMU relativa agli immobili esclusivamente strumentali, deducibili al 20%, indeducibile se l’immobile è utilizzato promiscuamente per studio e abitazione

Deducibilità beni strumentali

Un bene è strumentale quando è possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell’esercizio dell’attività.

Per i beni strumentali di proprietà è deducibile una quota di ammortamento, applicando al costo di acquisto del bene le aliquote previste dall’apposito decreto ministeriale (D.M. 31 dicembre 1988, gruppo XXII). Il contribuente può effettuare gli ammortamenti o meno e farlo nella misura ritenuta più opportuna, fermo restando il limite massimo corrispondente all’aliquota ministeriale.

Anche le spese di utilizzo, di manutenzione e i canoni di noleggio dei beni ammortizzabili sono interamente deducibili. 

Per i beni ad utilizzo sia per l’esercizio della professione che per uso personale o familiare, la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa nella misura del 50%, così come per le spese di impiego relative. Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è possibile dedurre integralmente il 50% del costo sostenuto.

Per i telefoni, sia cellulari che fissi, i costi sono deducibili all’80%.

Deducibilità mezzi di trasporto

La deducibilità delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto varia in funzione del loro utilizzo: sono concesse limitatamente a un solo veicolo e la percentuale di deducibilità ammessa è pari al 20%. Esiste un ammontare massimo per la deducibilità che per le autovetture, per esempio, è pari a € 18.075,99.

Deducibilità beni immobili

Per i beni immobili di uso esclusivamente strumentale, se di proprietà sono deducibili quote variabili in base alla data di acquisto del bene. Per i beni in locazione i canoni e le relative spese sono deducibili integralmente. La ristrutturazione è deducibile nel limite del 5% del costo del bene.

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