Nella pratica osteopatica il consenso è un aspetto importante che bisogna conoscere prima di iniziare ad operare. Leggi questo articolo per saperne di più.
Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente, preventivamente informato in maniera esauriente sulla natura e sui possibili sviluppi del percorso da effettuare, dà per l’effettuazione di manipolazioni di natura anche invasiva sul proprio corpo.
Si tratta, in effetti, di un vero e proprio documento con valore legale, il cui scopo è quello di tutelare tanto il terapeuta quanto il paziente da errori o incomprensioni.
Distinguiamo il consenso informato “osteopatico” o “sanitario” – che permette l’esercizio del diritto all’autodeterminazione dal consenso informato relativo alla privacy.
Articolo 11 del Reg. Unione Europea 679/2016
Questo articolo chiarisce quali siano i requisiti minimi da fornire nel consenso informato: l’identità del titolare del trattamento (il titolare dello studio osteopatico), le finalità del trattamento (a quale scopo sto raccogliendo quei dati), eventuali destinatari (se ci sono, indicare quali saranno i destinatari del trattamento dei dati sensibili), il periodo di conservazione dei dati (sempre che sia possibile determinarlo) e, nel caso, quali siano i criteri per determinare quel periodo, l’esistenza, da parte del titolare dei dati, del suo diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare e opporsi al trattamento dei dati, nonché del diritto di porre reclamo davanti ad un’autorità di controllo.
Articolo 12 del Reg. Unione Europea 679/2016
Questo articolo specifica che i dati vanno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità. Come già nel passato, si sottolinea la necessità di un tempo limite, ma è comprensibile come, specialmente per quanto attiene alle cartelle cliniche, non può determinarsi un tempo finale, essendo sempre presente la possibilità che il paziente torni in studio. Diverso discorso è per quanto riguarda la ricerca scientifica o la scrittura di una tesi, a completamento della quale i dati dovrebbero potersi cancellare. In generale andrà indicato come termine ultimo dieci anni
Articolo 13 Reg. Unione Europea 679/2016
Questo articolo stabilisce i requisiti del Consenso Informato:
- Identità del titolare del trattamento
- Finalità del trattamento
- Eventuali destinatari
- Periodo di conservazione e criteri per determinare tale periodo
- Esistenza del diritto di accedere (art. 15 diritto di accesso dell’interessato)
- Rettificare (art. 16 diritto di rettifica)
- Cancellare (art. 17 diritto di cancellazione, c.d. diritto all’oblio)
- Limitare (art. 18 diritto di limitazione di trattamento)
- Opporsi al trattamento dei dati (art. 21 diritto di opposizione